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martedì 6 novembre 2012

LA VERA VERGOGNA E' QUESTA...


Ieri la buona notizia, il Tnas ha annullato i sei mesi di squalifica inflitti a Mavillo Gheller. Molti non sanno chi è Mavillo Gheller, allora ve lo diciamo. Mavillo Gheller è un onesto giocatore del Pavia (ex Novara), che ha visto la propria vita rovinata da un pentito. Il nome del pentito? Ovviamente sempre lui "Pippo". 
Ovviamente poco risalto a questa notizia, non ci saranno paginoni come per gli aiuti arbitrali che arrivano, secondo alcuni, alla Juventus e forse ci sarà ancora meno spazio di quando gli errori penalizzano la Juventus stessa. In ogni caso noi siamo felici perchè giustizia è fatta, anche se per diversi mesi la carriera di questa persona è stata rovinata.  Queste le parole di Gheller al Giorno a settembre:  «Purtroppo è così, fa parte del gioco. Mi chiedo perché mi hanno squalificato per sei mesi per omessa denuncia dando peso solo alle parole di Carobbio e senza neppure darmi la possibilità di difendermi...».
A sentire queste parole viene in mente la vicenda di Antonio Conte e il danno che stanno facendo alla Juventus, che sabato ha perso la sua prima partita in campionato, un vero miracolo, non potendo schierare da mesi il suo top mister.
La frase ultima del Tnas è fondamentale: Secondo consolidata giurisprudenza della stessa Corte federale, quando non emerge un quadro sufficientemente definito di riscontro in ordine alle dichiarazioni di incolpazione, il prevenuto va prosciolto (così – e proprio in riferimento alla partita Novara-Siena dell’1 maggio 2011 – è, ad esempio, il c.u. n. 029/CGF del 20 agosto 2012, che contiene sia la decisione relativa al ricorso Conte, sia la decisione relativa al ricorso Alessio).
La domanda che nasce spontanea è: quali sono i riscontri avuti per squalificare Conte per Albino Leffe-Siena? Come può essere ritenuto credibile un pentito per un episodio mentre per altri non lo è affatto?
Perchè i giornali non parlano di questo, invece che evidenziare presunti complotti arbitrali? 
Il vero scandalo è questo, leggete le motivazioni e capirete. @pavanmassimo
Le motivazioni della decisione sono interessanti:
MOTIVI DELLA DECISIONE: Per ragioni di antecedenza logica, va esaminato per primo il motivo di ricorso con il quale l’istante lamenta la “mancanza di riscontro in ordine all’unica dichiarazione su cui si fonda la decisione” impugnata (motivo identificato con il numero 9 dei “motivi aggiunti”, il quale, peraltro, integra e riformula il motivo n. 6, contenuto nel ricorso).
La “dichiarazione” alla quale con detto motivo di gravame l’istante fa riferimento è quella del calciatore Filippo Carobbio, il quale, in riferimento alla partita Novara-Siena dell’1 maggio 2011 (che è l’unica ad avere rilevanza nel presente procedimento) ebbe a riferire al pubblico Ministero di Cremona che, “al contrario di quanto accaduto con riferimento alla partita Albinoleffe-Siena, i giocatori hanno appreso dell’accordo in occasione della riunione tecnica che ha preceduto la partita. In sostanza Conte (l’allenatore) si limitò a dire che avremmo pareggiato la partita e che era stato raggiunto un accordo per il pareggio (...). Quando riferisco di aver parlato in campo con Bertani e Gheller del Novara voglio dire che prima di giocare ho chiesto una sorta di conferma di un accordo che comunque era già stato concluso”.
Assume l’istante che tale dichiarazione, per quanto direttamente lo riguarda, non avrebbe riscontro alcuno, ed, anzi, risulterebbe smentita nella sua veridicità dal fatto che dalle prove raccolte dalla Procura federale è risultato che il Bertani in realtà non era presente al fatto, tanto che la Commissione disciplinare nazionale, con la decisione di cui al c.u. n. 25/CDN del 2 ottobre 2012, lo ha prosciolto da ogni addebito.
La Corte nella sentenza de qua non disconosce la circostanza che la decisione di condanna del Gheller si fonda unicamente su detta dichiarazione del Carobbio, ma ritiene di dover disattendere la specifica censura (considerandola cumulativamente con le restanti altre), per il fatto che si tratta di motivi “sostanzialmente analoghi a quelli del Drascek”, come testualmente dichiara in motivazione: cioè, a quei motivi che altro incolpato ha proposto con distinto ricorso, deciso dalla Corte nella medesima seduta nella quale è 10 stato deciso il ricorso del Gheller. Detta valutazione della Corte, peraltro (anche a non voler considerare la
singolarità del criterio adottato, di motivare tramite generico rinvio a motivazione di altro giudizio), non può essere condivisa, se non altro in considerazione della diversità dei fatti oggetto di contestazione dei due diversi giudizi – l’illecito sportivo, nel caso del Drascek; l’omessa denuncia, nel caso del Gheller –, e dei diversi svolgimenti ed esiti delle rispettive istruttorie.
(...)
Si deve, dunque, riconoscere che nel giudizio de quo non è stato raccolto alcun riscontro fattuale circa la univocità della dichiarazione di terzo (il Carobbio), sulla quale si fonda la pronuncia di condanna alla squalifica di mesi 6 dell’attuale istante.
Secondo consolidata giurisprudenza della stessa Corte federale, quando non emerge un quadro sufficientemente definito di riscontro in ordine alle dichiarazioni di incolpazione, il prevenuto va prosciolto (così – e proprio in riferimento alla partita Novara-Siena dell’1 maggio 2011 – è, ad esempio, il c.u. n. 029/CGF del 20 agosto 2012, che contiene sia la decisione relativa al ricorso Conte, sia la decisione relativa al ricorso Alessio).

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